Che
cos'è il Conto Energia?
E' un sistema di incentivazione
previsto dallo Stato Italiano per la vendita di energia elettrica
prodotta mediante impianti solari alle aziende distributrici
nazionali o locali.
Chi
può accedere al Conto Energia?
Possono
accedere al Conto Energia: aziende, privati cittadini, soggetti
pubblici o condomini di unità abitative, che realizzino un
impianto fotovoltaico di potenza non inferiore a 1 kW.
Cos’è
un pannello solare?
Un pannello solare è un modulo
fotovoltaico che trasforma l'energia ricevuta dal sole in energia
elettrica.
C'è
differenza tra i pannelli solari e quelli termici?
I moduli
fotovoltaici (questo il nome tecnico) producono energia elettrica. I
collettori termici, invece, riscaldano l'acqua e sono utilizzabili
per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per l'integrazione di
impianti di riscaldamento ambienti.
Un
pannello solare può essere montato ovunque?
Basta avere
un po' di spazio su un tetto, una terrazza o un giardino ed una
esposizione quanto più possibile rivolta a Sud. Sono sempre
più frequenti le installazioni di pannelli su strutture
integrate come pensiline, garage, ecc.
La
manutenzione dei pannelli solari è complessa?
La
manutenzione dei moduli fotovoltaici è quasi del tutto
assente, salvo interventi di pulizia periodica.
Qual è la
differenza tra scambio sul posto e cessione dell’energia da
fotovoltaico?
Il
servizio di scambio sul posto (possibile solo per impianti
sotto i 20 kWp) consente al cliente di utilizzare i servizi di rete
per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci
sono necessità di consumo e di prelevarla nuovamente dalla
rete quando gli serve.
Lo
scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di
acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a
quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata
immediatamente sia la quota immessa in rete e prelevata di nuovo
successivamente). Nel caso si produca più di quanto si consumi
si accumula un credito valido per un massimo di 3 anni.
Nell’ambito
dello scambio sul posto o net metering, le immissioni di energia in
rete non possono essere vendute.
Lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione.
In alternativa allo scambio sul posto è possibile optare per la cessione o vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico. E’ infatti possibile vendere energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico direttamente ai gestori di rete (Es. Enel, ecc.) oppure al libero mercato.
La normativa attuale prevede due modalità di cessione dell’energia:
Cessione dell’energia elettrica mediante un regime amministrato
Le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica secondo un regime amministrato sono state definite dall’Autorità con la delibera n. 34/05, successivamente modificata ed integrata.
La Delibera definisce le modalità attuative della cessione di energia ai gestori di rete e fornisce un modello di convenzione cui attenersi nella regolamentazione della cessione di energia. Mediante la stipula della convenzione, il produttore instaura un rapporto con il Gestore di Rete cedendo l’energia a prezzi relativamente stabili anche se legati al mercato elettrico.
Cessione dell’energia elettrica nell’ambito del mercato (cessione a grossisti/borsa elettrica)
Il produttore di energia da fonti rinnovabili può decidere di cedere l’energia nell’ambito del libero mercato optando tra due scelte:
Cessione a grossisti mediante contratti bilaterali;
Cessione mediante il sistema della borsa elettrica.
La cessione dell’energia mediante accordi bilaterali segue la via degli accordi privatistici e viene quindi regolamentata da un accordo tra le parti per un riconoscimento del valore dell’energia.
Per quanto attiene invece l’accesso alla borsa gli operatori da fonti rinnovabili, gli stessi hanno l’opportunità di cedere l’energia in borsa al valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) o del Prezzo Zonale.
NB. In regime di cessione, e per entrambe le modalità di cessione, è prevista comunque la possibilità di autoconsumo dell’energia prodotta, cioè la possibilità per il produttore di energia elettrica che dispone anche di un’utenza con un determinato consumo annuo, di destinare l’energia prodotta alle proprie utenze.