Informazioni sul Conto Energia, il programma pensato dallo Stato Italiano per lo sfruttamento privato dei pannelli solari.
questa pagina rispondiamo ad alcuni dei quesiti che ci arrivano. Se ad una tua domanda non trovi risposta, non esitare a contattarci. Ci aiuterai, rispondendoti, a soddisfare le necessità degli altri visitatori ed a diffondere quanta più cultura possibile attorno ai pannelli solari ed al conto energia.

Che cos'è il Conto Energia?
E' un sistema di incentivazione previsto dallo Stato Italiano per la vendita di energia elettrica prodotta mediante impianti solari alle aziende distributrici nazionali o locali.

Chi può accedere al Conto Energia?
Possono accedere al Conto Energia: aziende, privati cittadini, soggetti pubblici o condomini di unità abitative, che realizzino un impianto fotovoltaico di potenza non inferiore a 1 kW.

Cos’è un pannello solare?
Un pannello solare è un modulo fotovoltaico che trasforma l'energia ricevuta dal sole in energia elettrica.

C'è differenza tra i pannelli solari e quelli termici?
I moduli fotovoltaici (questo il nome tecnico) producono energia elettrica. I collettori termici, invece, riscaldano l'acqua e sono utilizzabili per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per l'integrazione di impianti di riscaldamento ambienti.

Un pannello solare può essere montato ovunque?
Basta avere un po' di spazio su un tetto, una terrazza o un giardino ed una esposizione quanto più possibile rivolta a Sud. Sono sempre più frequenti le installazioni di pannelli su strutture integrate come pensiline, garage, ecc.

La manutenzione dei pannelli solari è complessa?
La manutenzione dei moduli fotovoltaici è quasi del tutto assente, salvo interventi di pulizia periodica.

Qual è la differenza tra scambio sul posto e cessione dell’energia da fotovoltaico?
Il servizio di scambio sul posto (possibile solo per impianti sotto i 20 kWp) consente al cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di prelevarla nuovamente dalla rete quando gli serve.

Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e prelevata di nuovo successivamente). Nel caso si produca più di quanto si consumi si accumula un credito valido per un massimo di 3 anni.
Nell’ambito dello scambio sul posto o net metering, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute.

Lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione.

In alternativa allo scambio sul posto è possibile optare per la cessione o vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico. E’ infatti possibile vendere energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico direttamente ai gestori di rete (Es. Enel, ecc.) oppure al libero mercato.

La normativa attuale prevede due modalità di cessione dell’energia:

  1. Cessione dell’energia elettrica mediante un regime amministrato

Le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica secondo un regime amministrato sono state definite dall’Autorità con la delibera n. 34/05, successivamente modificata ed integrata.

La Delibera definisce le modalità attuative della cessione di energia ai gestori di rete e fornisce un modello di convenzione cui attenersi nella regolamentazione della cessione di energia. Mediante la stipula della convenzione, il produttore instaura un rapporto con il Gestore di Rete cedendo l’energia a prezzi relativamente stabili anche se legati al mercato elettrico.

  1. Cessione dell’energia elettrica nell’ambito del mercato (cessione a grossisti/borsa elettrica)

Il produttore di energia da fonti rinnovabili può decidere di cedere l’energia nell’ambito del libero mercato optando tra due scelte:

    • Cessione a grossisti mediante contratti bilaterali;

    • Cessione mediante il sistema della borsa elettrica.

La cessione dell’energia mediante accordi bilaterali segue la via degli accordi privatistici e viene quindi regolamentata da un accordo tra le parti per un riconoscimento del valore dell’energia.

Per quanto attiene invece l’accesso alla borsa gli operatori da fonti rinnovabili, gli stessi hanno l’opportunità di cedere l’energia in borsa al valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) o del Prezzo Zonale.

NB. In regime di cessione, e per entrambe le modalità di cessione, è prevista comunque la possibilità di autoconsumo dell’energia prodotta, cioè la possibilità per il produttore di energia elettrica che dispone anche di un’utenza con un determinato consumo annuo, di destinare l’energia prodotta alle proprie utenze.

 

 

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